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Ordinanza — n. 27558/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking discretionary supervision court evaluation on probation continuation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the supervisory judge's discretionary assessment regarding the compatibility of a violation with probation continuation. The appellant argued for a different evaluation of the violation, but the court found the appeal lacked concrete facts and relied on general principles applicable to any similar case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against supervisory court orders revoking probation are inadmissible if they merely contest the discretionary evaluation of the violation's compatibility with the measure without demonstrating a lack of logicality or adequacy in the specific reasoning provided.

Parole chiave

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probation revocation supervisory court discretion inadmissible appeal logicality of reasoning cassation procedure revoca della sospensione condizionale motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv.
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino
Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJONI PAULIN nato il 25/08/1989 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Paulin Gjoni ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché attacca la valutazione del Tribunale sul se la violazione attribuita al condannato sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento, valutazione che è connotata da profili di discrezionalità (cfr.

Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01), il cui controllo avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, De Martino, Rv. 256479 - 01), motivazione che nel caso in esame resiste alle censure del ricorso che - al di là del riferimento alla diversa valutazione del magistrato di sorveglianza in punto di concessione della liberazione anticipata, in cui però il ricorso non dimostra se il magistrato fosse a conoscenza o meno dell'episodio che ha determinato il Tribunale a revocare la misura - si risolve nell'enunciazione di principi generali ed affermazioni spendibili in qualsiasi altro ricorso dello stesso tipo che non prendono posizione sul concreto contenuto dell'ordinanza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lug