Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds under Art. 448 c.p.p. regarding plea bargain sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence solely on grounds of insufficient motivation regarding a potential exemption under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits cassation appeals against plea bargain sentences to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality, excluding challenges based on motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds including the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or sentencing illegality, excluding challenges based on insufficient motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMRA REDA nato a MILANO il 29/09/2005 avverso la sentenza del 03/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Tamra Reda ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta il difetto di motivazione sull'esistenza di una eventuale causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 10 luglio 2