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Ordinanza — n. 27545/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuance, ruling facts show separate crimes not linked by common plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27545/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Ivan Pizzimenti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments generic and failed to challenge the lower judge's assessment that the crimes occurred too far apart in time and style to constitute a continuous offense under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the court determined the appeal lacked merit and did not meet the threshold for further review.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide concrete evidence challenging the factual basis for distinguishing separate criminal resolutions from a continuous offense, as the temporal distance and distinct execution modes logically preclude the application of the continuation institution.

Parole chiave

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criminal continuance Article 81 Penal Code inadmissible appeal separate criminal resolutions temporal distance between crimes court costs and fine Cassazione Roma individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZIMENTI IVAN nato a REGGIO CALABRIA il 29/12/1996 avverso l'ordinanza del 25/03/2025 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che le censure articolate da Ivan Pizzimenti in, che possono essere trattate congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il . vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento dell'istituto, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti, la diversità delle loro modalità esecutive, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo In tale contesto, ha aggiunto, i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore.

Per converso, gli specifici elementi fattuali desunti dalle sentenze irrevocabili appaiono sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose, in risposta a specifiche sollecitazioni nell'ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita.

2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere este