Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27544/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuity, ruling 12-year gap and lack of specific planning preclude unification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27544/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the continuity of crimes committed over twelve years, claiming a shared criminal plan with a mafia clan. The court rejected this, noting the significant time gap between offenses and the absence of evidence proving specific programming of the later crimes at the time of joining the group.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: Criminal continuity requires a specific plan covering the entire series of acts; a mere generic affiliation or long temporal distance between crimes precludes unification under Article 81.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity mafia association temporal distance specific planning inadmissible appeal unitary criminal design procedural dismissal coazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Per di più sono assenti circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, il 2 luglio 2009, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE GIOVANNI nato a CAPUA il 06/10/1970 avverso l'ordinanza del 24/02/2025 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure articolate da Giovanni Natale nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto costituite o da mere doglianze in punto di fatto o da critiche generiche e comunque manifestamente infondate, laddove denunziano vizi motivazionali.

1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, la distanza temporale trai reati pur omogenei (reati contro il patrimonio), commessi a distanza di ben dodici anni. Per di più sono assenti circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, il 2 luglio 2009, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli commessi a partire dal 5 febbraio 2021. Né in senso contrario depone il riconoscimento della continuazione interna in sede di cognizione posto che ad essere unificate sono state violazioni commesse a giorni o al massimo a pochi mesi di distanza le une dalle altre.

2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.

Secondo la stessa prospettazione difensiva, Natale avrebbe, sin da quando aveva deliberato di partecipare alla prima estorsione, condiviso il programma associativo del clan dei Casalesi, rimasto immutato nel tempo, che prevedeva, tra l'altro, la consumazione di estorsioni ai danni degli operatori commerciali del territorio controllato dal clan, sfruttando la consolidata capacità di intimidazione. Tale condivisione, per la sua genericità, è concetto diverso da quello della ideazione e programmazione nelle linee generali del singolo episodio criminoso, rilevante ai fini della continuazione, che, con riferimento al rapporto tra il reato associativo ed i reati scopo, implica necessariamente la presenza nella mente dell'agente, al momento dell'adesione al sodalizio, di una deliberazione di fondo, comprensiva non solo della tipologia astratta delle ulteriori violazioni necessarie al perseguimento del fine comune del gruppo, nella specie le estorsioni, ma anche degli elementi più significativi che in concreto ne caratterizzeranno la concreta esecuzione.

Elementi di questo tipo, invero, non sono stati neanche prospettati, ritenendo il ricorrente sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, l'essersi sempre avvalso nella consumazione dei reati oggetto della richiesta di unificazione del prestigio criminale derivategli dall'appartenenza o comunque dalla vicinanza al sodalizio criminale. Resta, dunque, solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente, la conducenza.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025