Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27543/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic, non-specific grounds lacking factual or legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27543/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Fabbiano's appeal inadmissible because it relied on abstract grievances rather than specific legal arguments tied to the lower court's decision. The appellant failed to provide concrete references to the factual or legal reasons underlying the contested judgment, violating procedural requirements for specific grounds. Consequently, the court rejected the appeal and ordered Fabbiano to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals are inadmissible when grounds are generic and lack a necessary correlation with the reasons supporting the challenged decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specificity requirement correlation of reasons court costs award procedural defect Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Invero, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABBIANO GIOVANNI nato a SAVA il 03/03/1951 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Giovanni Fabbiano lamenta vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei riferimenti ai dati di fatto che sorreggono le richieste. Invero, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581, cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che, da ultimo, in particolare, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, hanno affermato un principio noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione, così come anche quelli d'appello, sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento oggetto di impugnazione.

Nell'atto di impugnazione non sono presenti riferimenti concreti alla vicenda processuale, ma sono enunciate censure astratte come tali riferibili a qualunque decisione.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere estenso