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Ordinanza — n. 27542/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unified criminal intent between associations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27542/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Guiso inadmissible, upholding the lower court's conviction. Guiso argued for partial identity of active subjects between two criminal associations, but the court found the temporal distance and structural differences proved distinct criminal volitions. Consequently, the court rejected the claim that a unified intent existed, ruling the appeal invalid and ordering Guiso to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 74 D.P.R. 309/1990: The existence of a unified criminal volition requires more than partial identity of active subjects; temporal distance and structural differences between associations are sufficient to establish distinct criminal intents, rendering an appeal challenging this distinction inadmissible.

Parole chiave

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unified criminal intent association for drug trafficking partial identity of subjects distinct criminal volition inadmissible appeal Art. 416-bis c.p. D.P.R. 309/1990 doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., ma si tratta di argomento non in grado di rendere illogica la decisione del giudice del merito di ritenere che essa sia nata da una diversa volizione criminale, attesa la distanza temporale e la diversità di struttura che caratterizza il fenomeno associativo di cui all'art. 74 d.p.r.
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M.
309, che impone sia individuato un riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUISO NICOLA nato a ENNA il 30/01/1975 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Nicola Guiso ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che la distanza temporale e la parziale diversità di correi sono elementi da cui in modo non illogico è stata ritenuta l'inesistenza di una volizione unitaria; - il ricorso deduce che vi è parziale identità soggettiva tra i soggetti attivi delle due associazioni per cui è stato condannato il ricorrente, ma ciò non rende illogica la decisione del giudice del merito che ha, comunque, fatto leva sulla parziale diversa composizione delle due associazioni criminali, in quanto la parziale diversità dei correi è pur sempre un indice di una differenza nell'origine delle volizioni criminali; - il ricorso deduce che l'associazione finalizzata allo spaccio sarebbe nata all'interno di quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma si tratta di argomento non in grado di rendere illogica la decisione del giudice del merito di ritenere che essa sia nata da una diversa volizione criminale, attesa la distanza temporale e la diversità di struttura che caratterizza il fenomeno associativo di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che impone sia individuato un riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al traffico di stupefacenti (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 - 02);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1