Italian court dismisses appeal on criminal continuity, ruling facts show isolated crimes not a continuous scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Soumi Marouane inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding criminal continuity were generic and failed to challenge the factual assessment of temporal gaps between crimes. Consequently, the court determined the lower judge correctly identified the acts as isolated rather than part of a continuous criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The court may reject an appeal if the appellant's arguments are generic or fail to substantively challenge the factual basis for denying criminal continuity, as isolated acts lack the requisite planning and temporal proximity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUMI MAROUANE nato il 09/08/1990 avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.
1. Ritenuto che le censure articolate da Soumi Marouane in entrambi i motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. 1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. tra tutti i reati, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti e soprattutto l'accertato carattere estemporaneo ed occasionale delle deliberazioni criminose originate da controlli non oggetto di previsione anticipata specifica, nonché l'assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.
Per converso, gli specifici elementi fattuali desunti dalle sentenze irrevocabili appaiono sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell'ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita.
2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere est