Cassation appeal dismissed for lack of novelty and specific grounds regarding early release denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments were deemed merely repetitive of issues already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Furthermore, the appeal suffered from a defect of specificity regarding the time period in question, as it failed to link the appellant's subsequent criminal conduct to the lack of reintegration efforts during the earlier period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined by the lower court, or if it lacks specificity by failing to connect subsequent criminal conduct to the assessment of reintegration efforts for the period in question.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTINI MIRKO nato a MILANO il 16/06/1990 avverso l'ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mirko Quintini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti proposti nell'unico motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e si limitano a riproporre il giudizio di asserita non gravità degli illeciti disciplinari commessi dal detenuto che il giudice del merito ha ritenuto, invece, dimostrativi della mancata partecipazione all'opera di rieducazione che ha imposto il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata; - nella parte relativa ai semestri dal 25 gennaio 2019 al 24 gennaio 2020 il ricorso è, inoltre, anche affetto dal vizio di aspecificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha tratto dalle condotte di partecipazione ad una rivolta carceraria e di possesso clandestino di un telefonino, commesse successivamente, elementi per ritenere la mancata partecipazione all'opera di rieducazione nei semestri precedenti, in conformità alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che la successiva ricaduta nel crimine è un elemento rivelatore della circostanza che, anche nel periodo di detenzione per il quale sia stata avanzata istanza per ottenere il beneficio penitenziario, è mancata una sincera e convinta adesione all'opera di rieducazione (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245;
Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Troisi, rv. 255430; Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, De Witt, Rv. 258743; Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, rv. 256694); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i