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Ordinanza — n. 27538/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late, violating statutory time limits for appeals against second-instance judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27538/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant filed the appeal on April 17, 2025, against a second-instance judgment rendered on March 11, 2025, which exceeded the statutory deadline. The court ruled that this delay violated the mandatory time limits established by the Code of Criminal Procedure, necessitating the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant is liable for procedural costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal statutory time limit inadmissible appeal Code of Criminal Procedure procedural costs late filing second instance judgment opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AAMIMI BRAHIM nato il 01/02/1984 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; g(r‘ Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Brahimi Aamini ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è tardivo, in quanto depositato il 17 aprile 2025 nei confronti di una sentenza di appello dell'Il marzo 2025, con motivazione letta in udienza lo stesso giorno, in violazione del termine ricavabile dal combinato disposto dell'art. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. b), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025