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Ordinanza — n. 27537/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered Cassation defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27537/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was not signed by a defense attorney registered in the Cassation's special roll. The appellant, Santo Antonio Cospito, personally submitted the petition, violating the mandatory requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.; Criminal appeals must be signed by a defense attorney registered in the Cassation's special roll, and failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special roll defense attorney Art. 613 c.p.p. requirement de plano dismissal procedural formalities violation difetto di sottoscrizione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSPITO SANTO ANTONIO nato a NOVA SIRI il 12/10/1970 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Santo Antonio Cospito ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 613, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.