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Ordinanza — n. 27532/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds violating the principle of specificity of appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27532/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Antonino Minniti inadmissible due to a violation of the principle of specificity of appeal grounds. The appellant's sole reason was deemed a general statement lacking any concrete reference to the specific facts or legal reasoning of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: Cassation appeals must contain specific grounds correlating to the facts and legal reasons of the contested decision; general assertions devoid of concrete reference to the case are inadmissible.

Parole chiave

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principle of specificity cassation appeal grounds inadmissible appeal general statements procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINNITI ANTONINO nato a REGGIO CALABRIA il 23/02/1987 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonino Minniti ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - l'unico motivo di ricorso è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto consiste in mere affermazioni di carattere generale, utilizzabili in qualsiasi ricorso dello stesso tipo, e prive di qualsiasi riferimento al caso concreto ed alla motivazione della sentenza che si impugna, - i motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato, e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10