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Ordinanza — n. 27531/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding conditional release, upholding gradual access to alternative measures based on recidivism risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27531/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Rella inadmissible, rejecting his request to overturn the Tribunal of Surveillance's order denying conditional release. The court found the lower court's reasoning regarding the risk of recidivism and the necessity of gradual access to alternative measures to be legally sound and consistent with established case law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 47, 47-ter Ord. pen.; The Court of Cassation holds that the principle of gradual access to alternative measures is a legitimate requirement for preventing recidivism, allowing the Tribunal of Surveillance to deny conditional release based on prior criminal history and the lack of a critical review of the past.

Parole chiave

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conditional release recidivism risk gradual access measures Tribunal of Surveillance appeal inadmissibility assistenza riabilitativa trattamento residenziale delle dipendenze attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Art. 47-ter Ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021
47 citato), che può essere legittimamente desunto, come ha fatto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, dai precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv.
Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019
282146) e dalla mancanza di un inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep.
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015
Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003
Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RELLA FRANCESCO nato a ROMA il 22/04/1979 avverso l'ordinanza del 13/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Francesco Rella ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i due motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - tra le valutazioni che, in forza degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen., sono ostative alla concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, vi è anche il pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", secondo il disposto dell'art. 47 citato), che può essere legittimamente desunto, come ha fatto il Tribunale nell'ordinanza impugnata, dai precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146) e dalla mancanza di un inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01); - lo stesso principio, espresso dalla ordinanza impugnata, della gradualità dell'accesso alle misure alternative ha superato lo scrutinio del giudice di legittimità, che ha ritenuto che il sistema di accesso ai benefici penitenziari sia fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre); - infatti, la gradualità della concessione dei benefici penitenziari, pur non costituendo una regola codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037;

Sez. 1, n. 15064 del 06/03/2003, Chiara, Rv. 224029); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il