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Ordinanza — n. 27530/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest and repetition of merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27530/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's credit score was already annulled in self-help before the contested order. The defense argued that the reduced debt division affected the applicant's indigence status, but the court found this irrelevant since the appeal targeted a different legal provision. Consequently, the appeal was rejected for merely repeating arguments already examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the applicant lacks interest in the appeal or if the grounds are merely repetitive of censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of interest in appeal repetitive arguments merits indigence presumption remission self-help annulment debt prova dell'indigenza indigenza finanziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRAMI SALVATORE nato a BRONTE il 02/02/1955 avverso l'ordinanza del 16/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Salvatore Cirami ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letti il ricorso e la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. Luigina Pingitore, comunica che la partita di credito a carico del ricorrente è stata annullata in autotutela e poi riemessa per una somma ridotta, attesa la suddivisione delle spese tra i diversi imputati;

Ritenuto che questo non incida sull'interesse a ricorrere, che è stato presentato contro un provvedimento diverso da quello che è stato annullato in autotutela; Rilevato che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto si limitano a spendere argomenti in fatto sulla possibilità di ritenere sussistente nella situazione personale del condannato quella indigenza che è presupposto della concessione dell'istituto della remissione del debito, argomento non ulteriormente coltivabile in sede di legittimità per i limiti propri di tale giudizio;

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lugl