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Ordinanza — n. 27529/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to discretionary sentencing balance and base penalty justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27529/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal by Piero Bergantino inadmissible, rejecting his claims regarding the equivalence of aggravating and mitigating circumstances and the base penalty calculation. The appellant argued that the appellate court erred in balancing sentencing factors and setting a maximum penalty, but the court found the reasoning sufficiently motivated and discretionary. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Sentencing discretion regarding the balance of aggravating and mitigating circumstances, as well as the justification for a base penalty exceeding the median, falls outside the scope of cassation review unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion balance aggravating mitigating circumstances base penalty justification discretionary judicial review sanzioni penali alleggerimento della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 133 cod. pen
276288), e che la motivazione incentrata sulla efferatezza della condotta, l'intensità del dolo, la condotta susseguente al reato, la mancanza di resipiscenza non è giudicabile come illogica, atteso che la stessa fa riferimento a circostanze di fatto previste come criteri di valutazione dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi
245931; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGANTINO PIERO nato a ROMA il 26/09/1945 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Piero Bergantino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che: - il primo motivo di ricorso, che contesta il giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti formulato, nella sentenza impugnata in termini di equivalenza, e non di prevalenza, come vorrebbe il ricorso, è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838), e, nel caso in esame alla motivazione del giudizio di bilanciamento la sentenza impugnata dedica venticinque righe di argomenti (la preordinazione del fatto; il comportamento tenuto dopo il delitto dall'imputato che è andato a prendere il caffè con gli amici; la mancanza di un sincero pentimento) che sfuggono, per la evidente pertinenza al fatto commesso ed alla personalità dell'imputato, a censure di manifesta illogicità; - il secondo motivo di ricorso, che contesta la individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, e pari al massimo (ventiquattro anni di reclusione), è, a sua volta, manifestamente infondato, perché i giudici del merito hanno ottemperato alla indicazione proveniente dalla giurisprudenza della Suprema Corte di motivare in modo specifico la scelta come pena base di una pena superiore alla linea mediana della forcella edittale del reato base (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288), e che la motivazione incentrata sulla efferatezza della condotta, l'intensità del dolo, la condotta susseguente al reato, la mancanza di resipiscenza non è giudicabile come illogica, atteso che la stessa fa riferimento a circostanze di fatto previste come criteri di valutazione dell'art. 133 cod. pen.; ne consegue che, sul piano strettamente logico, il percorso argomentativo della sentenza è idoneo a reggere uno spostamento in peius rispetto alla media edittale nella individuazione della pena base.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec