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Ordinanza — n. 27528/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds in the grounds of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27528/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Daniel Muxaxhiri against the Court of Appeal of Trieste inadmissible. The appellant's three grounds of appeal were rejected because they consisted of general assertions regarding sentencing, mitigating circumstances, and recidivism without any specific reference to the case facts or the reasoning of the contested judgment. The court ruled that such generic arguments fail to meet the statutory requirement for a specific critique of the decision's factual or legal basis, rendering them inadmissible under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: Cassation grounds must specifically indicate the legal and factual reasons supporting the request; generic assertions lacking correlation with the contested decision are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity principle general grounds Code of Criminal Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUHAXHIRI DANIEL ( CUI 04E7976) nato il 17/01/1993 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Daniel Muxaxhiri ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i tre motivi di ricorso sono inammissibili per violazione del principio di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto: - ciascuno di essi (il primo sul trattamento sanzionatorio, il secondo sulle attenuanti generiche, il terzo sulla recidiva) consiste in mere affermazioni di carattere generale, utilizzabili in qualsiasi ricorso dello stesso tipo, e prive di qualsivoglia riferimento al caso concreto ed alla motivazione della sentenza che si impugna; - i motivi di ricorso per cassazione sono, infatti, inammissibili quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato, e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10