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Ordinanza — n. 27526/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuance due to generic factual complaints and lack of concrete evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27526/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Andrei Minai's appeal inadmissible, ruling that his arguments were merely generic complaints rather than substantive legal challenges. The court found the lower judge's reasoning on the lack of criminal continuance logical, citing the temporal distance between crimes and the absence of evidence for premeditation. Consequently, the appeal was rejected, and Minai was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on generic factual complaints or manifestly unfounded criticisms of the lower court's reasoning are inadmissible as they fail to provide concrete elements to challenge the decision.

Parole chiave

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criminal continuance inadmissible appeal generic factual complaint premeditation evidence court costs award Corte di Cassazione Art. 616 c.p.p. reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 81, second comma, cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREI MINAI (CUI 04TFPCA) nato il 07/03/1969 avverso l'ordinanza del 24/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure articolate da Andrei Mihai nell'unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto costituite o da mere doglianze in punto di fatto o da critiche generiche e comunque manifestamente infondate, laddove denunziano vizi motivazionali.

1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato - sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati - che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati pur omogenei (reati contro il patrimonio), commessi a distanza di mesi gli uni dagli altri nell'arco temporale di circa un anno, ma anche l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi e, per converso, l'acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell'estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni contingenti.

Al riguardo, è stata evidenziata la consumazione in luoghi diversi e distanti, con un modus operandi non analogo ed in contesti differenti, non compatibili con una preordinazione unitaria in assenza di specifiche indicazioni provenienti dalla parte interessata.

2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, rappresenta un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente, la conducenza.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Consigliere esten