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Ordinanza — n. 27523/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they challenge waived substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27523/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Bartoluccio and Ticli inadmissible. The appellants challenged the second-instance judgment resulting from a plea-bargain agreement where they had explicitly waived all substantive grounds, including general mitigating circumstances. The court ruled that since the parties freely chose to waive these merits, the appellate judge was legally bound to limit its review to the agreed terms, rendering any challenge to waived points procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.: Appeals against second-instance judgments based on plea-bargain agreements are inadmissible for grounds waived by the accused, as the waiver creates res judicata on those points and restricts the appellate court's cognition to the non-waived issues.

Parole chiave

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plea-bargain appeals waiver of merits inadmissible cassation res judicata waiver second instance judgment alleggerimento della pena attenuazione della pena commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che le impugnazioni proposte da Giovanni Bartoluccio e Maurizio Ticli devono essere trattate nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 599- bis cod. proc. pen
103 del 2017 - e dichiarate inammissibili perché proposte avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599- bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione
Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli
268696 - 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, Furino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARTOLUCCIO GIOVANNI nato a CATANIA il 22/08/1970 TICLI MAURIZIO nato a NISCEMI il 06/02/1971 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che le impugnazioni proposte da Giovanni Bartoluccio e Maurizio Ticli devono essere trattate nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - e dichiarate inammissibili perché proposte avverso sentenza pronunciata a noma dell'art. 599- bis cod. proc. pen. a seguito di accordo delle parti per l'accoglimento del solo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte degli imputati ai "motivi di merito", tra i quali sono compresi quelli inerenti alle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696 - 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861 - 01).

2. Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. D'altra parte, «a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.272853).

3. Ritenuto che non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

4. Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della Nue- pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena).

5. Rilevato che i ricorrenti si sono limitati a contestare la logicità della motivazione o a dolersi dell'erronea definizione giuridica delle condotte e della dosimetria della pena e che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

6. Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il C