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Ordinanza — n. 27522/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for carrying a knife due to prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27522/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Andoubi Ben Ali Mohamed inadmissible. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the non-prosecution benefit for minor offenses and the denial of leniency for minor circumstances. The court ruled that the appellate judgment was sufficiently motivated, citing the appellant's serious prior criminal record and the non-occasional nature of his conduct as valid grounds for rejecting these requests.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975: Appeals against judgments denying non-prosecution benefits or leniency for minor circumstances are inadmissible if the lower court's decision is based on adequate reasoning regarding the defendant's criminal history and personality.

Parole chiave

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non-prosecution benefit minor circumstances prior criminal record appeal inadmissibility penal leniency porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi imbarcazioni da diporto

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art.
Art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
(primo motivo) e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 (secondo motivo).
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri
Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh
(In motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio, Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv.
Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia
Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
L'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena, così come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono stati giustificati da motivazione esente da manifesta illogicità, e sono, pertanto, insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOUBI BEN ALI MOHAMED nato il 27/07/1978 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che le censure dedotte da Jandoubi Ben Ali Mohamed non superano il vaglio di ammissibilità.

1. La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. (primo motivo) e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 (secondo motivo). La sentenza impugnata ha messo in evidenza sia le caratteristiche dell'arma (coltello con lama in acciaio di 9 centimetri), sia la personalità dell'imputato, come desumibile dai gravi precedenti penali, sia la non occasionalità della condotta desunta dalle precedenti condanne per porto di armi del 2015 e del 2018.

In tal modo ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità. Si consideri, per di più, che è stato già più volte affermato che "costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità." - Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640 -.

E si è poi precisato che "il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio, Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925;

Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02).

2. Il terzo motivo non è consentito ed è comunque manifestamente infondato. L'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena, così come la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono stati giustificati da motivazione esente da manifesta illogicità, e sono, pertanto, insindacabili in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La Corte territoriale, al riguardo ha pertinentemente osservato che l'imputato vanta più precedenti penali e che non sono stati allegati né risultano dagli atti elementi favorevolmente valutabili; ed ha, comunque, inflitto una sanzione prossima al minimo edittale.

3. In definitiva, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 luglio 2025 Il Co