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Ordinanza — n. 27388/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific subject matter argument regarding dangerous escape conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27388/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's application of principles regarding dangerous escape conduct, but the court found the first ground infounded because the lack of subjective element was not explicitly raised before the appellate judge. Furthermore, the court rejected the second ground concerning the sanction as generic, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are manifestly unfounded or generic, particularly when the appellate court correctly applied established jurisprudence on dangerous escape conduct without the specific defect being expressly devolved for examination.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic grounds dangerous escape conduct subjective element appellate review procedural costs guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO RUGGERO nato a FOGGIA il 31/07/1996 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Barbaro Ruggero avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la carenza dell'elemento soggettivo non era stata espressamente devoluta all'esame del giudice di appello, in relazione alla condotta materiale, invece, la Corte di appello ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di resistenza realizzata mediante modalità pericolose della fuga; ritenuto che il motivo attinente al trattamento sanzionatorio è generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere esten ore Il Presibente