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Ordinanza — n. 27387/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against theft conviction for manifestly unfounded arguments regarding fact and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27387/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Salcone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already adequately motivated its decision regarding the impossibility of finding the theft minor due to the nighttime discovery with burglary tools and the specific sentencing rationale. Consequently, the Court of Cassazione found the arguments manifestly unfounded and refused to review the case on merits.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the Court of Appeal has sufficiently motivated the impossibility of recognizing the minor nature of the offense and the justification for the penalty, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal inadmissible cassation theft conviction review sentencing justification burden of proof appeal infrazione privilegiata reato penale furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALCONE MICHELE nato a SAN SEVERO il 03/11/1988 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Salcone Michele avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto (essendo stato il ricorrente rinvenuto di notte con arnesi atti all'effrazione e furto di autovetture), con giudizio di merito insindacabile in questa sede; ritenuto che il secondo motivo, inerente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello giustificato sia l'esclusione delle generiche, sia la quantificazione della pena ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid9nte