Cassation court dismisses appeal for sentence substitution due to failure to prove minor offense and home detention goals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, previously convicted, failed to meet the burden of proof required to request a substitution of detention in the second instance. The Court of Appeal had properly excluded the minor nature of the offense by citing specific prior records and the objective of prolonged distance from arrest locations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: The burden of proving the minor nature of the offense and the suitability of home detention lies with the appellant in second instance; failure to substantiate these elements with specific prior records and objective distance goals results in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACENTINO VALENTINO nato a FOGGIA il 02/05/1986 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Placentino Valentino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, posto che era onere del ricorrente - essendo stato già condannato in primo grado - di avanzare richiesta in appello per la sostituzione della pena detentiva; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito all'esclusione della tenuità del fatto, evidenziando sia i precedenti specifici che l'obiettivo prolungato allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estense re Il Presid nte