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Ordinanza — n. 27385/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding crime conduct and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Lattarulo Joseph inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had already adequately motivated its decision regarding the suitability of the conduct to constitute the alleged crime and the discretion exercised in sentencing. Consequently, the higher court found the appeal's arguments manifestly unfounded and rejected the request for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has sufficiently motivated its assessment of criminal conduct and sentencing discretion.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal sentencing discretion review criminal conduct suitability inadmissible appeal grounds procedural costs award attenuazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LATTARULO JOSEPH nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/03/1991 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lattarulo Joseph avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla idoneità della condotta materiale ad integrare il reato contestato; ritenuto che il motivo concernente il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, essendo stateenucleate le ragioni sottese alla scelta discrezionale in ordine alla quantificazione della pena e all'esclusione delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere este ore Il Presid te