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Ordinanza — n. 27384/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic and non-specific challenges to sentencing and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27384/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment on grounds of vague reasoning, continuous offense liability, and sentencing treatment, but the Court found these arguments generic and lacking concrete factual support. Since the lower court's reasoning did not reveal specific defects and the penalty was near the statutory minimum, the Court refused to examine the merits.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and concrete; generic or abstract criticisms of reasoning or sentencing without pointing to actual defects in the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement sentencing review continuous offense manifest contradiction court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANSELMO PAOLO nato a CARINI il 26/09/1979 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Anselmo Paolo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso i primi due motivi sono aspecifici, deducendo vizi della motivazione senza, in concreto, specificaUhe dalla motivazione emergano effettive carenze integranti il vizio di manifesta contraddittorietà o illogicità; anche la censura inerente alla ritenuta responsabilità a titolo di reato continuato, avendo la Corte di appello escluso che, nella determinazione della pena, il giudice di primo grado abbia computato l'aumento per la continuazione; ritenuto che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della recidiva sono generici, non confrontandosi con le puntuali considerazioni di merito contenute nella sentenza impugnata e non sindacabili in questa sede, né, del resto, si è tenuto conto del fatto che la pena è stata quantificata in misura prossima al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre