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Ordinanza — n. 27383/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sentencing minimums preclude general penalty treatment challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27383/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Bonfitto Ciro inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already determined the sentence at the statutory minimum, which the lower court ruled makes any challenge to the punitive treatment inadmissible. Consequently, the Court of Cassazione found the appeal manifestly unfounded and rejected it without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When a sentence is fixed at the statutory minimum, challenges regarding the general treatment of the sanction are inadmissible as the legal basis for such censure is absent.

Parole chiave

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statutory minimum sentencing inadmissible appeal general treatment challenge Corte di Cassazione procedural costs penal sanction manifestly unfounded motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFITTO CIRO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 27/02/1967 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Bonfitto Ciro avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle generiche; la determinazione della pena nel minimo edittale rende inammissibili le censure sul trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere este ore Il Presid ate