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Ordinanza — n. 27382/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court adequately addressed merits and no new issues emerged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27382/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Caputo Leonardo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already examined the merits regarding the minor nature of the offense, recidivism, and general mitigating circumstances. Since these substantive issues were fully addressed by the Court of Appeal, the cassation court found no grounds to review them.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; When a lower court adequately examines substantive issues on the merits, subsequent cassation appeals on those same points are inadmissible as they lack new grounds for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility exhaustion of merits recidivism examination mitigating circumstances procedural costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO LEONARDO nato a CERIGNOLA il 04/09/1979 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; t OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Caputo Leonardo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto (si veda pg.3), con giudizio di merito insindacabile in questa sede; rilevato che i restanti motivi, concernenti la mancata esclusione della recidiva e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, sono parimenti inammissibili, trattandosi di questione esaminate nel merito dalla Corte di appello e rispetto alle quali non emergono vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere est sore Il Presidente