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Ordinanza — n. 27379/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment regarding dangerous escape and lack of minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27379/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Scarano Matteo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already adequately motivated its decision regarding the dangerous nature of the escape under Article 337 of the Penal Code and excluded the minor offense. The cassation court found the lower court's reasoning insusceptible to challenge, thus rejecting the claim that the facts lacked the requisite criminal gravity.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the Court of Appeal has sufficiently motivated the configuration of the crime and excluded the minor offense based on the specific conduct, rendering the decision insusceptible to challenge in cassation.

Parole chiave

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dangerous escape minor offense exclusion inadmissible appeal Art. 337 Penal Code insusceptible to challenge persecuzione determinante per la fuga motivi soggettivi successivi alla fuga reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANO MATTEO nato a CERIGNOLA il 09/02/1996 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Scarano Matteo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., fornendo precise indicazioni in merito alle modalità pericolose della fuga e giudicando, con motivazione insindacabile in questa sede, l'insussistenza dei presupposti per riconoscere la tenuità del fatto, obiettivamente esclusa dalle modalità della condotta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere esten re Il Presidrn e