Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and insufficient comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for reduced penalties regarding criminal liability and sentencing increases, but the court found the first two grounds merely repetitive without adequate comparison to the appellate judgment's reasoning. Furthermore, the court determined there was no concrete interest in challenging the sentencing calculation because the final penalty imposed was already more favorable than what would have applied under the relevant procedural reduction rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 442, comma 2, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive without adequate comparison to the lower court's reasoning or if the appellant lacks a concrete interest in the outcome, particularly when the final penalty is already more favorable than the challenged calculation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLINDESCU MINAI MARIAN nato il 09/08/1970 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Blindescu Mihai Marian avverso la sentenza in epigrafe; considerato che i primi due motivi - relativi alla responsabilità penale del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen. - sono inammissibili perché, oltre a risultare meramente reiterativi dell'atto di appello, non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui si dà correttamente conto della sussistenza di tutti gli elementi delle fattispecie incriminatrici, ivi comprese la resistenza attiva (in relazione all'art.337 cod. pen.) e la presenza di più persone (in relazione all'art. 341-bis cod. pen.); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e, in particolare, agli aumenti a titolo di continuazione, non si confronta con il fatto che i giudici di merito, in accoglimento del motivo di appello, hanno ridotto la pena proprio per meglio adeguarla al concreto disvalore della condotta (cfr. p. 7 della sentenza); considerato, infine, che l'ultimo motivo di ricorso censura la mancata diminuzione della metà sull'aumento a titolo di continuazione in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 651 cod. pen., come disposto dall'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.; sul punto si ritiene che non vi sia un concreto interesse del ricorrente in quanto la pena complessiva irrogata dalla Corte d'appello risulta in concreto minore - e quindi più favorevole - di quella che avrebbe dovuto applicarsi, anche tenendo conto della diminuzione di cui all'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P