Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27375/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for escape and recidiva, ruling lower court's reasoning sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding escape under Article 337 of the Penal Code and issues of recidivism. The court found the lower court's reasoning adequate on the escape facts and sufficient in evaluating the defendant's personality for recidivism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the Court of Appeal has adequately motivated the findings on the escape and the evaluation of the defendant's personality regarding recidivism, without incurring any relevant error.

Parole chiave

Generato dall'IA
escape crime recidivism assessment inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural costs recidiva nell'infrazione guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI MASSIMILIANO nato a BRINDISI il 10/11/1997 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Martucci Massimiliano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle modalità della fuga, tipicamente rientranti nel novero di quelle integranti il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; ritenuto che i restanti motivi, attinenti al riconoscimento della recidiva e al diniego delle generiche, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica, dato conto di aver valutato la personalità dell'imputato, senza incorrere in alcun vizio rilevabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore i Il Presid te fiity•DI Ger imo Anna Cris uOlo