Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to late substitution of penalty request and lack of merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already properly reasoned why generic requests were unadmissible and why the criminal conduct, including a 40-minute breach of home arrest, was too grave for leniency. The Court of Cassation ruled that the request to substitute custodial punishment could not be raised for the first time at this stage, leaving the substantive review to the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The request to substitute custodial punishment cannot be proposed for the first time with the appeal to the Court of Cassation, and generic requests lacking specific grounds are unadmissible when the lower court has adequately motivated the gravity of the criminal conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNEH ABDOULIE nato il 15/02/1997 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sanneh Abdoulie avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non concedibilità delle generiche e alla apprezzabile gravità della condotta criminosa (evasione dagli arresti domiciliari per circa 40 min.) e alla conseguente impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto, con giudizio di merito insindacabile in questa sede; ritenuto che la richiesta di sostituzione della pena detentiva non può essere proposta per la prima volta con il ricorso in Cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estersore Il Presi ente