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Ordinanza — n. 27373/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as lower court's finding of non-occasional criminal conduct is unreviewable on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already determined that the criminal conduct was not occasional and that the offense lacked minor gravity, findings deemed unreviewable on appeal. Consequently, the appellate judgment stood firm, and the appellant's request for a merit review was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: When the lower court adequately motivates that criminal conduct was not occasional and the offense lacked minor gravity, the Court of Cassazione cannot review the merits and must declare the appeal inadmissible.

Parole chiave

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non occasional conduct minor gravity offense unreviewable on appeal inadmissible appeal Cassazione Roma contraffazione di merci inadempimento reiterato truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PALO ANTONIO nato a FOGGIA il 16/11/1989 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di De Palo Antonio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non occasionalità della condotta criminosa e alla conseguente impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto, con giudizio di merito insindacabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre idente