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Ordinanza — n. 27372/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit regarding sentence nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment was null due to a failure to specify the charge, claiming this violated their right to defense. The court rejected this, noting that the lower court correctly found no such defect and that the charge was actually included in the reasoning section of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for nullity based on the omission of the charge in the judgment is inadmissible if the lower court correctly excluded the defect and the charge was present in the reasoning.

Parole chiave

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nullity appeal inadmissibility omission of charge right to defense violation judgment reasoning inclusion procedural costs award difetto di motivazione difesa penale difetto riconoscibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PINTO ANTONIO nato a MAZARA DEL VALLO il 12/11/1995 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lo Pinto Antonio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di correttamente escluso la nullità della sentenza di primo grado, per mancata indicazione dell'imputazione, evidenziando l'insussistenza di qualsivoglia lesione del diritto di difesa e dovendosi, peraltro, aggiungere che nella parte motiva la sentenza riportava l'imputazione, il che destituisce di fondamento in fatto l'eccezione di nullità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidee