Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and manifestly unfounded first argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Carmine Merlicco inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the lower court adequately identified the accused, while the second ground regarding subjective elements was not raised in the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissibility and upheld the original sentencing decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or not newly deduced, requiring the appellant to bear the costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLICCO CARMINE nato a CERIGNOLA il 03/02/1994 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Merlicco Carmine avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine all'individuazione dell'imputato (essendo soggetto noto agli operanti); rilevato che il secondo motivo, concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo, non era stato dedotto in appello; rilevato che la motivazione è immune da censure rilevabile in questa sede anche in ordine al trattamento sanzionatorio, tanto più che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid n e