Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of manifestly unfounded grounds and proper first-instance reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ugenti Gianvito inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The first-instance court had adequately motivated its findings regarding the alleged crimes, making a re-evaluation of evidence impermissible in this stage of proceedings. The court further rejected arguments concerning the appropriateness of the sentence, noting that the trial judges properly considered the gravity of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the lower court has sufficiently motivated its decision, precluding a re-evaluation of evidence or sentencing appropriateness.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGENTI GIANVITO nato a BARI il 14/04/1983 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ugenti Gianvito avverso la sentenza in epigrafe e la memoria difensiva; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei reati contestati, dovendosi ritenere che il ricorso solleciti una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità; ritenuto che il motivo sul trattamento sanzionatorio pretende una rivalutazione circa l'adeguatezza della pena, omettendo di considerare che i . 11-giudici di merito - anche mediante)(aila gravita insita nel fatto - hanno dato eu UlcujC) J2, . adeguata contezza della scelta compiuta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Prqiente