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Ordinanza — n. 27368/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as previously decided merits issues are not admissible for re-litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27368/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by D'Oria Antonietta inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court determined that the substantive issues regarding the minor nature of the offense and the denial of conditional suspension were already fully evaluated and resolved in the first-instance judgment. Consequently, the appellate court's attempt to re-litigate these matters was rejected as procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against judgments that merely re-litigate issues already decided on the merits are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of merits conditional suspension denial tenuity of offense Corte di Cassazione procedural inadmissibility court costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORIA ANTONIETTA nato a MANFREDONIA il 18/09/1997 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di D'Oria Antonietta avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, riproponendo questioni sulla tenuità del fatto e sul diniego della sospensione condizionale (sul presupposto della precedente condanna) già ampiamenti valutate in sede di merito e risolte con motivazione, per quanto sintetica, espressiva delle ragioni giuridiche ostative al riconoscimento di quanto richiesto dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estens re Il Presiden