Ordinanza — n. 27367/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCIO DAVIDE nato a FOGGIA il 31/05/1996 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Procaccio Davide avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (descrivendo le pericolose modalità della fuga), come pure in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 27367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. (descrivendo le pericolose modalità della fuga), come pure in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCIO DAVIDE nato a FOGGIA il 31/05/1996 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Procaccio Davide avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (descrivendo le pericolose modalità della fuga), come pure in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n.
2) cod. pen. (essendosi ritenuto che la resistenza era funzionale alla necessità di non far emergere la commissione del reato di ricettazione, incidentalmente accertato, stante il rinvenimento della carcassa di un'autovettura rubata e trasportata sul mezzo alla cui guida si trovava l'imputato); rilevato che la motivazione è immune da censure rilevabile in questa sede anche in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi en e