Ordinanza — n. 27366/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIDONATO DANILO PIO nato a CERIGNOLA il 12/01/1998 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Didonato Danilo Pio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è generico, avendo la Corte di appello motivato sia in ordine alla sussistenza del fatto (sostanzialmente non oggetto di censura), sia in merito al trattamento sanzionatorio e all'equivalenza delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr 5idente
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27366/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr 5idente
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIDONATO DANILO PIO nato a CERIGNOLA il 12/01/1998 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Didonato Danilo Pio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è generico, avendo la Corte di appello motivato sia in ordine alla sussistenza del fatto (sostanzialmente non oggetto di censura), sia in merito al trattamento sanzionatorio e all'equivalenza delle generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr 5idente