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Ordinanza — n. 27365/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as it concerns a different person and unrelated criminal facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27365/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Bruno Matteo inadmissible. The court found the appeal manifestly unfounded because it addressed the conduct of a third party, Antonio Criscio, rather than the appellant. Furthermore, the arguments presented were deemed entirely disconnected from the specific crime of Article 337 of the Penal Code for which the lower court had issued its judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it concerns the conduct of a third party or if its arguments are entirely disconnected from the crime for which the judgment was rendered, excluding mere material error.

Parole chiave

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inadmissible appeal third party conduct disconnected arguments material error exclusion Cassazione ordinanza ricusazione del pubblico ministero ammissione del pubblico ministero difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO MATTEO nato a FOGGIA il 27/06/1992 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Bruno Matteo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo ad oggetto le condotte di tale Antonio Criscio, soggetto diverso dal ricorrente; rilevato che anche le argomentazioni contenute nel ricorso sono del tutto avulse rispetto al reato (337 cod. pen.) per il quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, sicchè deve escludersi che si sia in presenza di un mero errore materiale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Preside e