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Ordinanza — n. 27364/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed because the maximum prescription period is irrelevant when the standard term has already expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27364/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the Prosecutor General's recourse inadmissible regarding the prescription period for the defendant Kaci Gjok. The defendant argued that a contested recidiva extended the maximum prescription term to 13 years and 6 months, claiming it had not expired. The court ruled that since the standard nine-year term had already lapsed before the judgment, the maximum term was irrelevant, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 158 c.p.: When the ordinary prescription period has expired, the existence of recidiva does not extend the maximum prescription term, rendering the maximum period inapplicable.

Parole chiave

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criminal prescription period recidiva legal effect ordinary vs maximum term prescription expiration inadmissible recourse restituzione del termine riduzione della pena proroga del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 157 c.p.
Art. 158 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: KACI GJOK nato il 18/05/1990 avverso la sentenza del 10/01/2025 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto dal Procuratore generale nel procedimento di Kaci Gjok avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorrente eccepisce che, in considerazione della contestata recidiva, il termine massimo di prescrizione sarebbe pari a 13 anni e 6 mesi, sicchè non sarebbe decorso alla data della sentenza; rilevato che il giudice ha correttamente dichiarato la prescrizione, essendo decorso il termine di nove 9 anni dall'ultimo atto interruttivo (decreto di citazione del 16/10/2014) e prima della sentenza (10/1/2015), sicchè non rileva il termine massimo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid te