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Ordinanza — n. 27363/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for substitute detention due to negative prognosis on compliance with sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27363/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Limosani Michele inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already rejected the request for substitute detention based on a negative prognosis regarding compliance with sanctions, rather than merely citing prior criminal records. Consequently, the higher court upheld this procedural outcome without further examination of the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 173 c.p.: The court must assess the negative prognosis on compliance with sanctions independently of prior criminal records to justify the rejection of substitute detention requests.

Parole chiave

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substitute detention negative prognosis compliance assessment criminal sanctions procedural inadmissibility Court of Cassazione penal execution sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 173 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMOSANI MICHELE nato a SAN MARCO IN LAMIS il 22/07/1986 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Limosani Michele avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello sia pur sinteticamente, motivato in ordine all'insussistenza dei presupposti per disporre la sostituzione della pena detentiva, ritenendo una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni insite in tali forme di sanzioni e non limitandosi al mero richiamo ai precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estens re Il Presid nte