Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea bargaining sentencing and lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mathlouthi Mohamed Mehdi inadmissible. The appellant challenged the sentencing portion of a plea bargaining judgment, alleging a violation of law for failing to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the same code strictly limits cassation grounds to specific statutory violations, which were not met here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargaining sentencing decision is inadmissible unless it raises one of the specific statutory grounds for violation of law enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, as no other grounds exist.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATHLOUTHI MOHAMED MEHDI nato il 16/01/1999 avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mathlouthi Mohanned Mehdi avverso la sentenza in epigrafe; considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che è parimenti inammissibile la censura relativa alla determinazione della pena, non ravvisandosi un'ipotesi di illegalità della stessa, stante la corretta determinazione; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensi re Il Presid'e' te