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Ordinanza — n. 27359/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming lack of multiple witnesses for insults, ruling facts sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27359/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Biondi Ivan inadmissible regarding his claim that multiple people were not present when insults were made. The lower court found that the offenses were perceived by both custody agents and an indeterminate number of detainees, satisfying the legal requirement. Consequently, the appeal was rejected, and Biondi was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: The requirement of plural witnesses is met if the insults were perceived by both custody agents and an indeterminate number of detainees within the prison.

Parole chiave

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insults in prison multiple witnesses requirement custody agents perception indeterminate number of detainees inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.
Art. 607 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDI IVAN nato a ASCOLI PICENO il 22/08/1972 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Biondi Ivan avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che l'unico motivo di ricorso ,-er prospetta l'assenza del requisito della pluralità di persone presenti in occasione della propalazione delle frasi oltraggiose; considerato che su tale punto i giudici di merito hanno rilevato che le offese proferite dal ricorrente all'interno dell'istituto penitenziario in cui lo stesso era ristretto erano state percepite non soltanto dagli agenti di custodia presenti ma anche da un numero indeterminato di detenuti (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), in tal modo ritenendo correttamente integrato il fatto tipico; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres dente