Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate appellate court reasoning on co-authorship and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aquilanti Giorgia inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellate court had adequately reasoned that Aquilanti was a co-author of the illegal conduct, noting she was a known subject who actively obstructed the pursuit of her co-defendant by jumping onto the service vehicle's trunk. The Supreme Court found no grounds for censure regarding the identification of co-authorship or the exclusion of minor circumstances, thus upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the Court of Appeal has adequately motivated its findings on co-authorship and sentencing, leaving no room for reasonable doubt or error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUILANTI GIORGIA nato a JESI il 24/01/1989 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Aquilanti Giorgia avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine all'individuazione dell'imputata quale coautrice della condotta illecita (essendo soggetto noto agli operanti), come pure in merito al ruolo concorsuale svolto dalla predetta (che per ostacolare l'inseguimento della coimputata si buttava sul cofano dell'auto di servizio); rilevato che la motivazione è immune da censure rilevabi4 in questa sede anche in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto e al più complessivo trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente