Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27357/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27357/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mandras Francesco Michele inadmissible. The appellant challenged the lower court's exclusion of generic mitigating circumstances and the resulting sentence. The court ruled that the appeal lacked sufficient motivation concerning these specific points, leading to dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be declared inadmissible if the appellate court has adequately motivated its decision on the exclusion of generic mitigating circumstances and the sentencing treatment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic mitigating circumstances sentencing treatment adequate motivation court costs order restituzione dell'assistenza sociale assistenza riabilitativa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDRAS FRANCESCO MICHELE nato il 07/04/1988 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Mandras Francesco Michele avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso e, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid te