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Ordinanza — n. 27355/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts were already fully argued and decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27355/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already provided adequate reasoning regarding the existence of the crime, the denial of recidivism, and the lack of minor offense status. Consequently, the court ruled that re-litigating these factual issues at the stage of legality is not permitted.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: When the appellate judgment adequately addresses factual grounds for criminal liability and sentencing, the Court of Cassation cannot re-examine those same factual allegations in a subsequent appeal for illegality.

Parole chiave

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appeal inadmissibility factual re-litigation legality stage recidivism denial court costs award motivi di cassazione revisione della sentenza penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORETO NICOLINO nato a LANCIANO il 28/07/1980 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Loreto Nicolino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato e non essendo consentito, in sede di legittimità, riproporre le medesime doglianze fondate su questioni di fatto; ritenuto che le censure attinenti al trattamento sanzionatorio, al riconoscimento della recidiva e al diniego della tenuità del fatto sono manifestamente infondate, posto che la sentenza impugnata dà adeguatamente conto delle ragioni ostative al riconoscimento dei predetti istituti (pg.4-5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensor Il Presiden0