Ordinanza — n. 27353/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIA GIOVANNI nato a TERAMO il 08/03/1971 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Straccia Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo (genericamente contestata dal ricorrente), nonché all'insussistenza dei presupposti per riconoscere la tenuità del fatto, in considerazione dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 27353/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIA GIOVANNI nato a TERAMO il 08/03/1971 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Straccia Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo (genericamente contestata dal ricorrente), nonché all'insussistenza dei presupposti per riconoscere la tenuità del fatto, in considerazione dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIA GIOVANNI nato a TERAMO il 08/03/1971 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Straccia Giovanni avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo (genericamente contestata dal ricorrente), nonché all'insussistenza dei presupposti per riconoscere la tenuità del fatto, in considerazione dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ente