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Ordinanza — n. 27352/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to adequate sentencing motivation by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27352/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Davide D'Angelo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already adequately motivated its sentencing decision, considering both the defense's arguments and those re-proposed in the cassation petition. Consequently, the court found the appeal manifestly unfounded and rejected the request for review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the lower court has adequately motivated its decision, particularly regarding the quantification of the penalty, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal adequate motivation sentencing quantification manifestly unfounded procedural costs Cassation appeal penal procedure modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO DAVIDE nato a AUGUSTA il 12/04/1973 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di D'Angelo Davide avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione della pena, tenendo conto anche degli elementi addotti dalla difesa e riproposti in sede di ricorso per cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Preside t