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Ordinanza — n. 27351/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because appellate court already substituted custodial with pecuniary penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gueye Aliou inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment that substituted a custodial sentence with a pecuniary penalty, which was the sole point of deviation from the rescinded first-instance decision. The court ruled the appeal manifestly unfounded because the appellate court had already addressed the substitution issue, leaving no valid ground for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: When the appellate court has already substituted a custodial sentence with a pecuniary penalty, the cassation appeal is inadmissible if it does not raise new grounds beyond the substitution itself.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility substitution of penalty custodial to pecuniary manifestly unfounded appeal second instance judgment esecuzione della pena detentiva sostitutiva sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ALIOU nato il 08/02/1984 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell 'interesse di Gueye Aliou avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello disposto la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, unico punto devoluto dalla sentenza rescindente all 'attenzione del giudice del rinvio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden