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Ordinanza — n. 27350/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of merit regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27350/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Saia Fabrizio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already adequately reasoned why generic mitigating circumstances were excluded in the original judgment. Consequently, the cassation judge found the appeal manifestly unfounded and rejected it without further examination.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is already sufficiently motivated on the sole point of merit devolved by the rescinding judgment, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic mitigating circumstances sufficient motivation Cassation procedure esame di cassazione attenuazione della pena riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAIA FABRIZIO nato a PALERMO il 06/03/1988 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Saia Fabrizio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche, unico punto devoluto dalla sentenza rescindente all'attenzione del giudice del rinvio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Preside