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Ordinanza — n. 27349/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic, lacking new facts or logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, D'Anna Domenico, sought to overturn a Palermo Court of Appeal decision but failed to present new facts or demonstrate logical errors. The court ruled the request was generic, merely repeating issues already resolved by the lower judges without emerging defects in their reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, merely repeating issues already resolved by the lower courts without demonstrating logical flaws or new facts.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible request reiteration of issues logical flaws procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA DOMENICO nato a CATANIA il 24/02/1976 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di D'Anna Domenico avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è generico, limitandosi a riproporre le medesime questioni in fatto già risolte dai giudici di merito senza che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pr ente