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Ordinanza — n. 27348/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to non-devoluted issues and adequate lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27348/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding sentencing and the revocation of probation, but the lower court had already provided sufficient reasoning on these points. Consequently, the court found the remaining grounds for appeal to be manifestly unfounded and the issues not properly devoluted to the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365 c.p.p.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court has provided adequate reasoning on the contested issues or when the questions raised are not devoluted to the appellate judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal non devoluted issues adequate reasoning manifestly unfounded procedural costs probation revocation sentencing calculation esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46085/2023
Sez.2, n. 46085/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELO ANTONINO nato a ERICE il 20/05/1971 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Antonio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, proponendo questioni non devolute al giudice del rinvio (si veda su sanzioni sostitutive pg.3 della sentenza rescindente, Sez.2, n. 46085/2023); ritenuto che i restanti motivi sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione in merito al riconoscimento delle generiche e al conseguente ricalcolo della pena, nonché alla revoca della sospensione condizionale della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres ente